Art. 1 -
Possono far parte del CONAPI tutte le aziende italiane ed europee che operano nel web come siti e/o portali immobiliari, regolarmente iscritti alla CCIAA di appartenenza. Siano esse: ditte individuali, società di persone o di capitali.

Art. 2 - Per assumere la qualità di “ASSOCIATO CONAPI” è necessario sottoscrivere la scheda di adesione impegnandosi a rispettare il Regolamento interno e il Codice deontologico e ogni altra norma che la Direzione Nazionale imporrà nel pieno rispetto della normativa vigente, a tutela del consumatore e dei proprietari immobiliari.

Art. 3 - Si diventa “ASSOCIATO CONAPI” mediante il versamento della quota annuale, deliberata dalla Direzione Nazionale, con il versamento della somma corrispondente nel conto corrente CONAPI a mezzo bonifico bancario.

Art. 4 - Eseguito il versamento della quota annuale di adesione si ha diritto di ricevere e/o di poter scaricare dal sito del CONAPI: a) la tessera di iscrizione; b) l’attestato di appartenenza, c) lo schema delle vetrofanie da personalizzare per assegnarle alle proprie agenzie associate; d) il “Bollino di Garanzia” con le relative coordinate per la pubblicazione sul proprio portale; e) le Newsletter, f) la login e la password per l’accesso all’Area Riservata del sito.

Art. 5 - Gli associati saranno convocati in Assemblea Ordinaria almeno una volta all’anno, su invito del Presidente del CONAPI, per l’illustrazione dei programmi associativi fatta a cura del Coordinatore Nazionale e per l’approvazione del bilancio e del rendiconto contabile da parte del Tesoriere.

Art. 6 - La Direzione Nazionale sarà convocata dal Coordinatore, sentito il Presidente, almeno tre volte l’anno e comunque ogni qual volta lo riterranno opportuno. L’invito alla riunione dovrà essere comunicato per iscritto o a mezzo fax o email e dovrà contenere: data, luogo, ora di convocazione oltre all’ordine del giorno.

Art. 7 - L’”ASSOCIATO CONAPI” è tenuto al rispetto delle norme che regolano il sodalizio e a partecipare fattivamente alla vita del CONAPI. Il mancato rispetto delle norme, accertato dalla Direzione Nazionale, potrà essere sanzionato dalla Direzione stessa con: il Richiamo, la Sospensione o la Radiazione dell’Associato dal CONAPI con tutte le logiche conseguenze comportamentali e di comunicazione all’esterno.

Art. 8 - Gli organi direttivi resteranno in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva, convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni, per il rinnovo delle cariche e la modifica del regolamento interno.

Art. 9 - Il CONAPI aderisce all’ANAMA, versando il contributo annuale che sarà stabilito dalla giunta nazionale ANAMA. L’adesione darà diritto a partecipare alle attività dell’associazione mediante l’invito permanente in Giunta del Coordinatore Nazionale del CONAPI come invitato.

Art. 10 - Per ogni altra regola o normativa si farà riferimento allo Statuto dell’ANAMA e alla normativa vigente in materia.